Storie di ordinaria assistenza

Dalla lettura di una sentenza della Corte di Cassazione, uno spunto per riflettere sui compiti del medico di continuità assistenziale


 

Quello che si legge nella sentenza della Corte di Cassazione del gennaio 2015 è un racconto che, per chi ha coperto almeno un turno di guardia medica, suonerà abbastanza familiare.

Arriva una chiamata e in base al triage telefonico si aprono nella mente del medico di guardia le finestre che lo porteranno a percorre una strada piuttosto che un’altra.
Ma cosa succede quando già dal consulto telefonico si capisce che il caso in oggetto merita le attenzioni di un servizio di emergenza? A chi spetta contattare il 118? Dove si esaurisce il compito del medico di guardia?

La vicenda in oggetto ha luogo in un paesino, Gallico, alla periferia Nord di Reggio Calabria.

In un pomeriggio di marzo, Lucia avverte un dolore addominale e, anche se più intenso e violento del solito, pensa subito alla solita ulcera duodenale. Prova con un antispastico e con gli antidolorifici che solitamente alleviano la sua sofferenza, ma questa volta il disturbo non cessa.

Con il passare del tempo il dolore aumenta, sopraggiunge il vomito e in più di un’occasione Lucia si ritrova a terra svenuta. Allarmata dalle condizioni della madre, sua figlia Marzia contatta telefonicamente la guardia medica per sapere come comportarsi.

Dall’altra parte del telefono risponde il Dottor Livio, che ascolta il racconto di Marzia e fa le sue valutazioni.

Probabilmente la storia che ha appena ascoltato non lo convince del tutto. Non ritiene che la sua presenza al domicilio della signora possa essere di qualche aiuto. Il suo giudizio non lascia spazio a dubbi: “Chiamate il 118 per un’ospedalizzazione della paziente. Senza indugio”…perché il caso merita un approfondimento diagnostico.

Il Dottor Livio riaggancia il telefono e torna ad occuparsi degli altri suoi pazienti, dimenticando di segnalare sul registro di continuità assistenziale gli estremi della telefonata appena terminata.

Marzia segue il consiglio del medico e contatta il 118 per richiedere un’ambulanza, ma al momento tutti i mezzi sono impegnati e non è possibile soddisfare la richiesta.

Così Marzia decide di accompagnare personalmente la madre all’ospedale più vicino, quello di Reggio Calabria. Eseguiti gli accertamenti viene confermato che la causa del dolore di Lucia è stata la riacutizzazione della sua ulcera addominale.

Caso chiuso? Certo che no.

A Marzia il comportamento di quel medico di guardia non è piaciuto e così, forte del sostegno del suo avvocato, decide di citarlo in giudizio.

La Corte d’Appello le dà ragione.
Il Dottor Livio è stato negligente sotto diversi aspetti:

  1. non si è recato al domicilio della paziente per sincerarsi delle sue condizioni;
  2. non ha annotato sul registro di guardia medica la telefonata;
  3. non si è incaricato personalmente di allertare il 118 e di sollecitarne un rapido intervento.

Nella sentenza si legge che la Corte “ritiene censurabile il modo in cui il Dottor L. ha affrontato la situazione”.

I giudici di Appello affermano, infatti, che l’imputato “proprio in virtù della estrema serietà della sintomatologia della paziente riferitagli dalla figlia” non potesse astenersi da “una immediata verifica in loco delle condizioni di salute della donna, seppure poi lo sbocco di tale intervento sarebbe stato comunque l’invio della stessa presso il presidio ospedaliero”.

“Il dottor L. – aggiunge la sentenza d’Appello – ha in sostanza abbandonato a se stessa e ai suoi familiari la paziente, poiché al di là dell’intervento domiciliare egli avrebbe dovuto, a norma dell’art. 67 dell’accordo collettivo nazionale disciplinante i servizi di medicina generale, attivarsi per assicurare alla donna e ai congiunti un’efficace e immediata tutela delle sue condizioni di salute. Il Dottor L. – conclude la sentenza – avrebbe dovuto, ad esempio, contattare direttamente il servizio del 118 che, se informato e stimolato per le vie brevi da un sanitario, avrebbe probabilmente assicurato un pronto e diretto intervento in favore della Signora Lucia, anziché costringere i familiari della donna a un trasporto della paziente in ospedale a loro carico.”

Nell’incipit nel nostro post non abbiamo parlato di sentenza della Corte di Appello, ma di una sentenza della Corte di Cassazione.

Questo vuol dire che il nostro racconto non è ancora terminato.

Il vero finale, quello del gennaio 2015, configura un’interpretazione dei fatti radicalmente differente rispetto a quello che era stato enunciato nei precedenti gradi di giudizio.

Il Dottor Livio non può essere accusato di condotta omissiva per essersi rifiutato di effettuare la visita domiciliare, né può essere accusato di essersi disinteressato della sua paziente nel momento in cui veniva chiesto il suo intervento:

“E’ fuori discussione […] che il dottor L. […] abbia espresso un corretto giudizio diagnostico – continuano i giudici della corte di Cassazione – fondatamente alimentando il ragionevole sospetto (dolore addominale non attutito dall’assunzione di un antidolorifico e via via aumentato sino a far perdere i sensi alla donna) di un infarto cardiaco in atto e, dunque, di una situazione di assoluta urgenza di ricovero ospedaliero.”

A loro giudizio “una visita domiciliare non solo sarebbe stata inutile, stante la necessità di rapidi controlli strumentali, ma addirittura controproducente, perché possibile causa di ritardo tale da accrescere il pericolo quoad vitam per la paziente. Affatto illogico si mostra, allora, il singolare ragionamento della Corte di Appello secondo cui il dottor L. avrebbe dovuto in ogni caso recarsi a casa della Signora Lucia e visitarla per constatare di persona un quadro clinico già sufficientemente chiaro.”

Nella sentenza viene specificato che: il medico di turno territoriale non è tenuto ad eseguire visite domiciliari per ogni paziente di cui gli si prospettino eventuali patologie sanitarie.”

Per quanto riguarda il secondo capo d’accusa – non aver annotato la chiamata sul registro di guardia medica – i giudici sono chiari: “essendosi il Dottor L. limitato a formulare un consiglio medico sulla base dei sintomi della paziente descrittigli per telefono senza alcun ulteriore seguito (di eventuale visita domiciliare o di altro genere), non vi era alcuna necessità di annotare l’avvenuta comunicazione.”

Per concludere: spetta al medico di continuità assistenziale attivare il 118 e assicurare l’eventuale ospedalizzazione?

Ancor più incongrua e priva di logicità, sul piano della sequenzialità causale e giuridica della valutazione del contegno dell’imputato, appare l’ulteriore postulato della sentenza, in base al quale il Dottor L. avrebbe dovuto farsi carico di avvisare di persona il servizio del “118” per ottenere il rapido ricovero della Lucia.”
I compiti del medico di medicina generale e del medico di continuità assistenziale sono enunciati nell’articolo 67 dell’accordo collettivo nazionale. E dalla letture dell’articolo emerge che nessuna delle due operazioni, ovvero contattare personalmente il 118 e assicurare l’ospedalizzazione, rientrano nei compiti del medico.

L’articolo è terminato.

A dispetto di tutte quelle storie che terminano con la morte del paziente e l’imputazione del medico, questa volta il finale è lieto:

  • La signora Lucia non aveva un infarto, ma la riacutizzazione dell’ulcera duodenale e il tutto si è risolto con 4 giorni di ricovero ospedaliero;
  • la sentenza della Cassazione probabilmente ha rasserenato i suoi rancori nei confronti del medico di guardia (si spera);
  • il Dottor Livio ha ripreso il lavoro con la tranquillità di chi sa di aver fatto il proprio dovere;
  • noi giovani medici possiamo tornare a sperare che questo lavoro non sia fatto solo di cause, giudici e medicina difensiva.

Ma se davvero è cosi… allora perché continuo a sentire un impulso irrefrenabile di chiamare la mia assicuratrice per chiederle di aumentare il massimale della mia polizza?

FrablogL’autore
Francesco Magnante
 è un (quasi non più, ma ancora per un po’) giovane medico di medicina generale… in 
attesa
Per il suo stile stringato, ma intenso, viene detto dai suoi collaboratori “bugiardino”.

 


Note e Bibliografia

I nomi delle persone coinvolte nella vicenda sono stati sostituiti dall’autore con nomi di fantasia.

https://portale.fnomceo.it/fnomceo/showArticolo.2puntOT?id=127794

Testo Accordo Collettivo Nazionale – 2009

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