Anche se non ci troviamo propriamente a nostro agio davanti ad un qualsiasi testo di legge, questa volta dobbiamo fare buon viso a cattivo gioco perché potrebbe capitare che una donna ci chieda se e come poter effettuare un’interruzione di gravidanza. E’ infatti necessario essere ben informati, per mettere la nostra professione al servizio di chi in quel momento richiede il nostro aiuto. Noi cerchiamo di darvi una mano…
Per la legge 194 del 1978 è possibile interrompere la gravidanza entro i 90 gg di gestazione ed eccezionalmente anche oltre tale termine. Ma esistono differenze tra le condizioni che ammettono l’interruzione nel primo o nel secondo trimestre.
Per l‘interruzione volontaria di gravidanza entro i primi 90 giorni, la legge prevede che se la donna accusa circostanze per le quali la prosecuzione del parto, della gravidanza o della maternità possono costituire una minaccia per la sua salute fisica o psichica, può rivolgersi ad un consultorio pubblico, ad una struttura socio-sanitaria abilitata dalla regione, o al suo medico di fiducia.
Oltre i 90 giorni di gravidanza invece, l’interruzione può avvenire solo nel caso in cui: 1) la gravidanza e il parto comportino una grave pericolo per la vita della donna; 2) siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi ad importanti anomalie o malformazioni del nascituro, che comportino un grave pericolo per la salute psichica o fisica della donna.
Qualsiasi medico (quindi non solo il ginecologo), può prescrivere esami volti ad accertare la gravidanza e certificarne lo stato. Ma il nostro compito non si esaurisce con la semplice richiesta di esami e con il rilascio di una certificazione. Qualora il test dia esito positivo, è nostro dovere quello di informare le persone che ci troviamo di fronte su quali diritti e/o tutele spettino loro nel caso in cui decidessero di portare a termine la gravidanza. Se non siete sicuri di conoscere con precisione la normativa regionale o nazionale, ricordate che con la legge 194 sono stati istituiti degli appositi consultori familiari che sicuramente hanno più dimestichezza con il tema trattato.
ART 5: Quando la donna si rivolge al medico di sua fiducia questi compie gli accertamenti sanitari necessari, nel rispetto della dignità e della libertà della donna; valuta con la donna stessa e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, anche sulla base dell’esito degli accertamenti di cui sopra, le circostanze che la determinano a chiedere l’interruzione della gravidanza; la informa sui diritti a lei spettanti e sugli interventi di carattere sociale cui può fare ricorso, nonché sui consultori e le strutture socio-sanitarie.
Nel caso in cui non sussistano condizioni di urgenza, il medico di fiducia, il ginecologo, o il consultorio ostetrico di zona rilasciano alla donna un certificato (che trovate su MedBox) in cui si attesta il giorno dell’ultima mestruazione, la data di esecuzione dell’esame immunologico e si dichiara di aver discusso con la donna le motivazioni che l’hanno indotta a prendere la decisione di abortire e di averla informata sui diritti che le spetterebbero se decidesse di portare a termine la gravidanza. Il certificato richiede sia la firma del medico che quello della donna. Con il vostro certificato, la paziente dovrà recarsi presso una delle strutture autorizzate a praticare l’interruzione di gravidanza. Qui le verrà chiesto di riflettere sulla decisione che ha preso, invitandola a soprassedere per altri sette giorni. Terminato questo periodo, potrà recarsi nuovamente nella stessa struttura per sottoporsi all’interruzione di gravidanza. Tutto ciò che riguarda questa procedura, compresi eventuali accertamenti aggiuntivi, è a carico della Regione.
Se la situazione si categorizza come “critica”, per cui sussiste un rischio a breve termine per la salute della donna, il medico le consegna un certificato “urgente” ( anche questo caricato su MedBox) con il quale potrà evitare di attendere i sette giorni previsti dalla procedura ordinaria.
La IVG può essere praticata anche su minorenni con il consenso dei genitori o del tutore legale. Se per qualche motivo i genitori non sono rintracciabili o si rifiutano di “esprimersi” è possibile appellarsi al giudice tutelare.
Due parole sull’obiezione di coscienza. Come ben saprete, il personale sanitario ha facoltà di non prendere parte alle procedure di interruzione di gravidanza, rimane però l’obbligo di assistenza nella fasi precedenti e successive a tali procedure. La richiesta di obiezione va presentata al medico provinciale entro un mese dall’abilitazione o dall’assunzione presso strutture sanitarie. Al di fuori di questo termine, la domanda potrà comunque essere presentata, ma entrerà in vigore a partire da un mese dopo la data di presentazione. L’obiezione non può essere invocata nel caso in cui l’opera del personale sanitario sia indispensabile per garantire la sopravvivenza della donna.
Quindi riassumendo:
- Se vi si presenta una donna che sostiene di essere incinta (di solito può capitare dopo un ciclo saltato, quindi dopo un mese) e che desidera interrompere la gravidanza: se è maggiorenne potete procedere con i passaggi successivi, se è minorenne dovrete pretendere di parlare con i genitori;
- prescrivete un test urinario di gravidanza (su Millewin basta scrivere “test di gravidanza” nella sezione “accertamenti” e compare l’esame giusto) ed eventualmente un ECO addome (ovviamente indicando la motivazione);
- se il test è positivo: certificate che la donna è in stato di gravidanza, compilate il modulo per l’interruzione volontaria di gravidanza e indirizzatela presso uno dei centri della vostra zona autorizzato ad effettuare l’ interruzione di gravidanza;
- la donna può recarsi presso una struttura accreditata con il vostro certificato e le verrà detto (a meno che non abbiate scritto sul vostro certificato che si richiede IVG urgente) di aspettare una settimana per riflettere sulla decisione;
- dopo una settimana, la donna torna nella suddetta struttura e si sottopone alla procedura (il metodo di interruzione è a discrezione del centro al quale si rivolge ).
Teniamo sempre presente che, nella maggior parte dei casi, una donna che si presenti da un medico con in mente una decisione di questo tipo, potrebbe avere molti dubbi e domande. Cercherà in voi un riferimento ed è soprattutto per questo che è giusto essere ben informati: ogni dettaglio che riusciremo ad offrirle le servirà ad affrontare al meglio la situazione.
Per visualizzare il testo integrale della legge 194 dal sito del Ministero della Salute, clicca qui.
L’autore
Dr. Matteo Vannini, medico corsista di Medicina Generale, nonché acritico e feroce blogger.