Eh già, non siamo negli USA dove praticamente anche il tuo cane può avere un’arma da fuoco! In Italia, per possedere un’arma (anche senza utilizzarla), è necessario avere un’autorizzazione!
E fin qui tutto bene… Il punto è che per ottenere questa “autorizzazione” serve un certificato medico… ed è qui che entriamo in gioco noi!
Prima di tutto, una precisazione: per porto si intende il possesso, trasporto e utilizzo dell’arma per uso sportivo o venatorio, mentre con detenzione si indica il solo possesso dell’arma, che non potrà essere portata al di fuori della propria abitazione.
Solitamente la detenzione è richiesta da quei figli che hanno ereditato dal genitore defunto un’arma: non è molto frequente che vi venga richiesto , anche perché solitamente queste leggi passano un po’ in sordina. In effetti il D.L. 121/2013 pone come termine ultimo per il conseguimento di questo permesso il 4 maggio 2015, ma il comma 2 prevede comunque che, dopo questa data, sia sempre possibile per l’interessato presentare il certificato medico nei 30 giorni successivi al ricevimento della diffida da parte dell’ufficio di pubblica sicurezza competente.
Il certificato medico è lo stesso per entrambe le modalità elencate (in realtà in quello per la sola detenzione manca la parte relativa ai requisiti visivi, ma se aggiungete anche quest’informazione nessuno vi rimprovererà, anzi!): è un certificato anamnestico – cioè si basa solo su quello che ci dice il paziente – e… il modulo lo trovate ovviamente su Medbox!
Mi raccomando, non fate i pigri e andate prontamente sulla cartella clinica del paziente. Guardate se è tutto in regola, soprattutto se c’è di mezzo l’uso di sostanze stupefacenti o alcol!
E’ vero che, essendo basato su quello che riferisce il paziente, il medico non è perseguibile penalmente nel caso in cui lui dichiarasse il falso, ma… meglio non essere troppo “audaci”!
Bene, avete fatto il certificato e siete raggianti per aver messo in tasca un extra dopo aver sgobbato 10 ore di fila per un pugno di euro. Ma aspettate: dovete anche sapere- oltre che dire al paziente provetto cacciatore o novello detentore che sia – come utilizzarlo e quale è la tappa successiva.
Il paziente con il certificato dovrà presentarsi alla sede zonale di Medicina Legale (basta cercare su internet “medicina legale” + “città di nostro interesse” – Come siete andati di nascosto a guardarvi il dosaggio dell’Augmentin, potete fare anche questo sforzo, no?! ), che provvederà a rilasciare l’autorizzazione. Ricordate al paziente che deve presentarsi a Medicina Legale entro tre mesi dal rilascio del vostro certificato , altrimenti il certificato anamnestico dovrà essere rifatto.
Il permesso per la detenzione e per il porto d’armi ha validità 6 anni e sia che si tratti di un primo rilascio, che di rinnovo, l’iter è sempre lo stesso.
Ovviamente sia l’autorizzazione per il porto che quella per la detenzione d’armi possono essere rilasciati solo a coloro che hanno compiuto i 18 anni per il fucile ( tra i 16 e i 18 anni si può presentare domanda per licenza di proprietà del fucile da caccia con il consenso dei genitori o del tutore legale) e 21 anni per la pistola .
L’autore
Dr. Matteo Vannini, medico corsista di Medicina Generale, nonché acritico e feroce blogger.