Decreto appropriatezza: vediamo insieme di cosa si tratta

Il 25 marzo 2016 con una Circolare del Ministero della Salute sono state rese note le prime istruzioni per l’attuazione del Decreto Appropriatezza.
Ne abbiamo parlato in “Decreto appropriatezza: pronte le istruzioni per l’uso”.

Eh si ci risiamo di nuovo! Non avevamo fatto in tempo ad abituarci all’idea dell’invio dei dati per il 730 precompilato che arriva subito l’ennesima legge!
Vediamo di cosa si tratta!

Esattamente il 20 Gennaio 2016 è entrato in vigore il decreto, redatto dal Ministro Lorenzin, che individua le condizioni di erogabilità e le indicazioni di appropriatezza prescrittiva per 203 prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell’ambito del SSN.

Il testo con i relativi allegati lo possiamo scaricare al seguente link: documenti MedBox

Il contenuto del decreto è piuttosto caotico e di non facile consultazione, proveremo quindi a proporvi una breve guida.

Com’è strutturato?

E’ presente una prima parte introduttiva seguita da 3 allegati che contengono una serie di tabelle e codici che indicano le condizioni di erogabilità/appropriatezza delle prestazioni e i dati da riportare sulla ricetta. In realtà quello che riguarda maggiormente il MMG è l’allegato n°1, in quanto il secondo è appannaggio dei genetisti e il terzo prevalentemente degli odontoiatri. Ma andiamo più nel dettaglio:

PARTE INTRODUTTIVA

Precisa la definizione di alcune condizioni che ritroveremo con ricorrenza nel testo del decreto:

  • «condizioni di erogabilità» sono le circostanze necessarie alla prescrivibilità della prestazione a carico del SSN; in altre parole se queste non sussistono e non sono accertabili, non è possibile richiedere la prestazione. Per fare un esempio: le condizioni di erogabilità dell’antigene carcino embrionario (CEA) sono il monitoraggio del carcinoma mammario o di adenocarcinomi in qualsiasi sede, questo vuol dire che al di fuori di queste condizioni, il CEA non è prescrivibile a carico del SSN.
  • «indicazioni di appropriatezza prescrittiva» sono specifiche circostanze senza le quali la prestazione sarebbe ad alto rischio di inappropriatezza prescrittiva, ma ancora erogabile dal SSN
  • «sospetto oncologico» l’erogabilità della radiologia diagnostica in caso di sospetta patologia tumorale sussiste solo quando è presente una delle seguenti condizioni:
  1. Anamnesi positiva per tumori
  2. Perdita di peso;
  3. Assenza di miglioramento con la terapia dopo 4-6 settimane;
  4. Età > 50 anni e < 18 anni;
  5. Dolore ingravescente, continuo anche a riposo e con persistenza notturna
  • vulnerabilità sociale e sanitaria sono condizioni necessarie al fine della prescrizione di prestazioni odontoiatriche e sono rispettivamente:
  1.  la presenza di condizioni cliniche che possono essere gravemente pregiudicate da una patologia odontoiatrica concomitante;
  2. una condizione di svantaggio sociale ed economico correlata di norma al basso reddito, a condizioni di marginalità o esclusione sociale.

ALLEGATO 1

Prendendo in mano l’allegato notiamo una sfilza di tabelle costituite da ben 6 colonne, che andando da sinistra  a destra indicano:

  • COLONNA 1: numero di nota; sarà la prima cosa che dovremo scrivere sulla ricetta in “appositi” spazi e indica il numero identificativo della condizione e/o indicazione corrispondente
  • COLONNA 2: notazione DM 1996; è identificata dai codici  R o H Le prestazioni contrassegnate con la lettera “H” sono erogabili solo presso ambulatori protetti, ossia presso ambulatori situati nell’ambito di istituti di ricovero ospedaliero, mentre le prestazioni contrassegnate con la lettera “R” solo presso ambulatori specialistici specificamente riconosciuti e abilitati dalle regioni e dalle province autonome. Nel DM 1996 era presente anche un codice * sostituito in questo decreto dalle condizioni di erogabilità e dalle indicazioni di appropriatezza prescrittiva.Questo codice non dovrà essere riportato sulla ricetta.
  • COLONNA 3: codice della prestazione: è in realtà il codice ICD 9 CM, già in uso, che identifica la prestazione esatta e non dovrà essere riportato sulla ricetta.
  • COLONNA 4: prestazione di specialistica ambulatoriale; è la descrizione della prestazione richiesta. Andrà riportata in ricetta dopo il numero di nota.
  • COLONNA 5: condizioni di erogabilità: ne abbiamo parlato prima, sono la condicio sine qua non della prescrivibilità. Sono contraddistinte da lettere maiuscole (A, B, C o D). Ogni lettera indica una condizione di erogabilità; possono corrispondere più condizioni (e quindi più lettere) ad una singola prestazione. Il medico sceglierà la condizione appropriata (e quindi la lettere) da apporre sulla ricetta subito dopo la “prestazione specialistica ambulatoriale”.

Esempio
NOTA 58 CPK A , in questo caso il CPK è richiesto per la condizione di erogabilità A che è i’indagine di II livello nella diagnosi di patologie muscolari”
NOTA 58 CPK B, la prescrizione viene effettuata per condizione di erogabilità B ovvero “pazienti in trattamento con statine”

All1 0
all1 001

  • COLONNA 6:indicazioni all’appropriatezza prescrittiva: quando presente è “a volte” indicata da lettere maiuscole come per le condizioni di erogabilità (anche se nella maggior parte dei casi è solo descrittiva, senza lettera identificativa) che andrebbero riportate in ricetta di seguito alla prestazione.. probabilmente sono identificate solo in assenza delle condizioni di erogabilità ma questo non è affatto chiaro!

Esempio: per il dosaggio del potassio non sono indicate condizioni di erogabilità ma solo indicazioni di appropriatezza, pertanto la prescrizione sarà

all1

NOTA 71 POTASSIO A oppure B e in questo caso la lettera si riferisce all’indicazione di appropriatezza scelta.

ALLEGATO 2

E’ costituito da 5 “colonne” in cui un codice alfa-numerico precede l’indicazione delle patologie e delle condizioni per le quali sussiste l’erogabilità di prestazioni specialistiche di genetica medica (colonna A), citogenetica (colonna B), genetica medica/citogenetica per patologie onco-ematologiche (colonna C), immunogenetica (colonna D) genetica molecolare su materiale bioptico (colonna E).

Il medico è tenuto a riportare il codice alfa-numerico sulla ricetta di seguito alla prestazione prescritta.

ALLEGATO 3

Descrive i criteri utilizzati per la definizione delle condizioni di erogabilità delle prestazioni odontoiatriche.


 

Matteoblog

 

L’autore
Dr. Matteo Vannini, medico corsista di Medicina Generale, nonché acritico e feroce blogger.

 

Valeria Carluccio
L’autrice

Dott.ssa Valeria Carluccio, laureata in Medicina e Chirurgia a Firenze nel 2009. Ha frequentato il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale dal 2010 al 2013. Attualmente svolge attività di Continuità Assistenziale presso la Asl 10 di Firenze.

3 pensieri su “Decreto appropriatezza: vediamo insieme di cosa si tratta

  1. Bravi, siete di una chiarezza che fa finalmente capire qualcosa. Sarebbe stato utile dire anche che , per adesso in Veneto e Toscana, è tutto sospeso. In attesa di preziosi commenti, buon lavoro

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