Violenza domestica: legislazione e obblighi medico-legali

La violenza domestica è una problematica che interessa molti ambiti, tra cui quello sanitario. Tra le diverse figure che possono essere chiamate ad intervenire in questa difficile situazione, il medico di medicina generale riveste sicuramente un ruolo chiave.

Ogni maltrattamento, che sia fisico, psicologico, sessuale o economico, ha delle ripercussioni sulla salute delle vittime, che accusano disturbi di vario genere e ricorrono più frequentemente a farmaci, psicofarmaci e droghe.

Non è facile per il medico e ancor meno per il paziente affrontare tale argomento ma è bene tenere a mente ed essere pienamente consapevoli che quando indossiamo i panni di medici di medicina generale veniamo investiti di una serie di obblighi e responsabilità che dobbiamo necessariamente conoscere.
Per questo motivo, prima di affrontare l’argomento più nel dettaglio, sarà sicuramente utile un ripasso di concetti chiave.

Per il nostro ordinamento giudiziario il medico, a seconda del ruolo che riveste, viene considerato:

Esercente un servizio di pubblica necessità: quando esercita come libero professionista;
Pubblico ufficiale: quando esercita come dipendente o convenzionato SSN.

E’ importante conoscere questa differenza, in quanto gli obblighi che derivano dal ricoprire l’ una o l’altra carica sono differenti.

Quando un medico viene a conoscenza di un reato perseguibile d’ufficio, ha l’obbligo di segnalarlo all’autorità giudiziaria in due distinte forme che, a seconda del ruolo che in quella circostanza riveste, sono:

Il Referto, se a fare la segnalazione è un esercente un servizio di pubblica necessità;
Il Rapporto (o denuncia), se la segnalazione è fatta da un pubblico ufficiale.

(A questo link potete scaricare da Medbox il modulo per inoltrare all’autorità giudiziaria un referto o un rapporto)

Teniamo presente che un reato si definisce perseguibile d’ufficio quando il provvedimento penale si avvia anche senza che la vittima sporga querela.

Ma vediamo con una tabella le differenze tra Esercente un servizio di pubblica necessità (ESPN) e Pubblico ufficiale (PU)

tabella

Molte situazioni di violenza domestica trovano riscontro quali forme di reato procedibile d’ufficio in articoli del codice penale. Ne ricordiamo i più significativi:

Lesioni personali (art 582-583 cp)

“Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente con prognosi superiore a 20 giorni”

A seconda della gravità delle lesioni procurate, si distinguono:

  • Lesioni personali lievissime, quando la prognosi è inferiore ai 20 giorni. Queste ultime sono procedibili d’ufficio se vengono commesse in circostanze aggravanti (utilizzo di armi, sostanze corrosive, materie esplodenti, gas asfissianti e accecanti)
  • Lesioni personali lievi, se la prognosi è tra i 21 e i 40 giorni
  • Lesioni personali gravi, se la prognosi è superiore a 40 giorni o quelle che, indipendentemente dai giorni di prognosi, causano un pericolo per la vita della persona offesa
  • Lesioni personali gravissime, sono quelle che causano una malattia “certamente o probabilmente” inguaribile.

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis cp )

Mutilazione degli organi genitali femminili in assenza di esigenze terapeutiche, ossia clitoridectomia, l’escissione, l’infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Violenza sessuale (art. 609 bis-septies cp)

Il reato di Violenza sessuale è perseguibile a querela della persona offesa, ma nelle seguenti condizioni si procede d’ufficio:

  • se il fatto è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto;
  • se il fatto è commesso dall’ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza;
  • se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle proprie funzioni;
  • se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio;


Maltrattamenti contro familiari e conviventi. (art. 572 cp)

Chiunque maltratti un familiare o convivente o persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata. Nel termine “maltrattamenti” è sottintesa la reiterazione del reato.

Minacce (art. 612 cp)

In questo caso si procede d’ufficio se la minaccia è grave o commessa in situazioni aggravanti con armi o da persona travisata

Atti persecutori (stalking) (art. 612 bis cp -)

Chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumita’ propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.

Sappiamo bene quanto sia importante il rapporto di fiducia che si viene a instaurare con i pazienti e quanto sia rischioso infrangere una relazione che abbiamo creato con gli anni; ma è proprio in virtù di questo rapporto esclusivo che il medico di mg è, in ambito sanitario, la figura che si trova nella situazione più adatta ad identificare, valutare e gestire casi di violenza domestica.
Dobbiamo quindi essere in grado di fornire supporto e informazioni ai pazienti che trovano il coraggio di far emergere la loro esperienza di violenza sommersa, senza mai dimenticare quali sono i nostri obblighi medico-legali, per la tutela nostra e di chi in quel momento ci chiede aiuto.

Si ringrazia la Dott.ssa Lucia Caldini per la collaborazione nella scrittura dell’articolo

Valeria Carluccio

L’autrice
Dott.ssa Valeria Carluccio, laureata in Medicina e Chirurgia a Firenze nel 2009. Ha frequentato il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale dal 2010 al 2013. Attualmente svolge attività di Continuità Assistenziale presso la Asl 10 di Firenze.

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