Le esenzioni per patologia

Questo articolo è utile per aiutare noi medici di medicina generale e i nostri pazienti a districarci nella burocrazia delle esclusioni dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

Nella maggior parte dei casi, l’iter per il rilascio di un’esenzione per patologia prevede due passaggi: la diagnosi effettuata da uno specialista pubblico o di struttura convenzionata e la codifica e il successivo rilascio dell’esenzione da parte del medico della medicina dei servizi dell’Asl. Ci sono poi alcuni codici che il medico di medicina generale può richiedere senza dover passare dallo specialista e altri che non richiedono nemmeno la codifica da parte dell’Asl. Il nostro articolo si concentrerà principalmente su queste esenzioni.

Le condizioni che danno diritto ad esenzione si possono dividere in tre grandi gruppi:

1. Malattie croniche

Devono essere diagnosticate dallo specialista SSN o di struttura convenzionata e codificate dalla Medicina dei Servizi che ne rilascia attestazione (DL 129/29.4.1998); l’ unica eccezione è rappresentata dall’ipertensione senza danno d’organo e dal diabete mellito 2 (rispettivamente esenzione 0031 e 013) che possono essere diagnosticate anche dal medico di medicina generale. Questi rilascerà una certificazione, va bene anche su carta intestata, con la quale il paziente si recherà alla medicina dei servizi per la codifica dell’esenzione.  Generalmente ad ogni patologia codificata corrisponde un elenco preciso e definito di prestazioni in esenzione. Una precisazione è importante per le patologie tumorali, classificate dal codice 048 seguito da un sottocodice in base alla sede della neoplasia. L’assegnazione di questo codice da diritto ad un’esenzione dal ticket sanitario per 5 anni per tutte le prestazioni correlate alla patologia codificata, alle sue complicanze e alla prevenzione di aggravamenti, e tale correlazione è stabilita dal medico prescrivente (possono esserci variazioni regionali, ad esempio la regione Toscana prevede un’esenzione totale dal ticket sanitario per i primi 5 anni); l’esenzione 048 può essere prolungata per ulteriori 5 anni dal distretto sanitario. Dopo 10 anni dall’inizio della patologia il rinnovo dell’esenzione è possibile solo dopo valutazione presso un CORD (centro oncologico di riferimento dipartimentale) con richiesta SSN redatta dal medico di famiglia.

Altre patologie croniche per le quali è il medico prescrittore a stabilire la correlazione tra prestazioni e patologia, e quindi se le prestazioni possono essere concesse in regime di esenzione sono: fibrosi cistica (018), HIV (021), nati prematuri (040), sclerosi multipla (046), gravi deficit fisici-sensoriali (051), trapianto di cornea (053).

2. Malattie Rare

Devono essere diagnosticate da uno specialista c/o Centro di Riferimento Regionale accreditato per la malattia rara in oggetto (link al Centro Nazionale Malattie Rare CNMR) e codificate dalla Medicina dei Servizi che ne rilascia attestazione.

In presenza di sospetto diagnostico di malattia rara formulato dal presidio specialistico accreditato, la richiesta degli esami necessari a portare a termine l’iter diagnostico può essere effettuata anche dal medico di famiglia apponendo il codice R99 sulla prescrizione (DMEF 17.3.2008 ). In caso di necessità di indagini genetiche sui familiari dell’assistito con malattia rara, i test devono essere preceduti da consulenza genetica (prescritta in regime di esenzione R99) e i presidi di genetica medica possono fungere da presidi specialistici accreditati (DM Sanità 279/2001)

3. Gravidanza

Un’altra condizione in cui il medico di medicina generale può utilizzare codici di esenzione che non devono essere previamente codificati dal distretto Asl è la gravidanza.

Ecco i codici da utilizzare in gravidanza, come previsto dal D.M. Sanità 10.9.1998:

  1. Codici da M01 a M41: riguarda le prestazioni necessarie al controllo della gravidanza fisiologica con l’apposizione su ricetta SSN del codice M seguito dal numero corrispondente alla settimana di gestazione  (allegato B, D.M. Sanità 10.9.1998). Nella regione Toscana queste prestazioni sono contenute nel “libretto di gravidanza” rilasciato dall’Asl.
  2. Codice M50: riguarda  prestazioni per la gravidanza con patologia o per gravidanza a rischio (insorto durante la gravidanza o preesistente) necessarie ed appropriate per le condizioni patologiche che comportino un rischio materno o fetale. E’ necessario indicare sulla prescrizione il tipo di rischio o la patologia sospetta o accertata (art. 2, comma 2 del D.M. Sanità 10.9.1998); il codice può essere assegnato  dal medico di medicina generale senza previa autorizzazione dello specialista ginecologo.
  3. Codice M00: riguarda le prestazioni da eseguire in epoca pre-concezionale per una gravidanza responsabile  (per l’elenco completo delle prestazioni consultare l’ allegato A DM Sanità 10.9.1998); possono essere prescritte dai medici di medicina generale, oltre che dagli specialisti, tranne che per le indagini genetiche necessarie in caso di abortività ripetuta o pregresse patologie della gravidanza con morte perinatale; in questo caso la prescrizione deve essere effettuata dallo specialista ginecologo o genetista (punto 4 allegato A).

Valeria CarluccioL’autrice
Dott.ssa Valeria Carluccio, laureata in Medicina e Chirurgia a Firenze nel 2009. Ha frequentato il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale dal 2010 al 2013. Attualmente svolge attività di Continuità Assistenziale presso la Asl 10 di Firenze.

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